Questo documento, riassume quanto distribuito da diverse associazioni di categoria, trovate dettagliato quello che rappresenta lo stato attuale a seguito di diversi interventi normativi (D.L. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”, circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Le associazioni di categoria, a cui le agenzie dovrebbero iscriversi, per essere sempre aggiornate in merito alle normative per le agenzie di viaggi, hanno fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, di seguito riepilogati.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le Fatture di vendita devono essere emesse rispettando i seguenti obblighi:
REGIME IVA DEL MARGINE (74ter):
– Pacchetti Turistici
– Servizi singoli preacquisiti
– Servizi singoli acquisiti in regime IVA 74ter
TIPOLOGIA CLIENTE | FORMATO | OBBLIGO FATTURA | DATA OPERAZIONE | TERMINE DI INVIO AL SDI | CODICE NATURA |
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PRIVATO ITALIANO | elettronico obbligatorio (1) | Sempre obbligatoria tranne: escursioni, visite delle città, giri turistici | Al verificarsi del 1° evento tra: data partenza o saldo pratica (3) | Entro 12 giorni dalla “ Data Operazione ” (4) | N5 (5) |
SOGGETTO IVA ITALIANO | |||||
PRIVATO ESTERO | cartaceo (elettr. facoltativo) (2) |
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SOGGETTO IVA ESTERO |
REGIME IVA ORDINARIO:
– Servizi singoli non preacquisiti per i quali viene emessa fattura
– Provvigioni/Diritti/Fee d’ intermediazione per le quali viene emessa fattura
TIPOLOGIA CLIENTE | OBBLIGO FATTURA | FORMATO | DATA OPERAZIONE | TERMINE DI INVIO AL SDI | CODICE NATURA |
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Privato italiano | solo se richiesta dal cliente (6) | elettronico obbligatorio (1) | Data nella quale avviene qualsiasi incasso (acconti o saldo) (3) | Entro 12 giorni dalla “Data Operazione” (4) | Aliquota IVA a seconda dell'imponibilità (4%, 5%, 10%, 22%) oppure: N2 se non soggette art. 7 N3 se non imponibili art. 9 N4 se esenti art.10 |
Sogg. IVA italiano | sempre obbligatoria tranne per: operazioni esenti art. 10 o fuori campo IVA |
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Privato estero | solo se richiesta dal cliente (6) | cartaceo (elettronico facoltativo) (2) | |||
Sogg. IVA estero | sempre obbligatoria tranne per operazioni esenti art. 10 o fuori campo IVA |
Note:
1) Compilazione campi speciali della fattura elettronica:
– Codice destinatario: elemento sempre obbligatorio:
Se cliente privato italiano: inserire 7 zeri (0000000)
Se cliente soggetto IVA italiano: in sostituzione del codice destinatario possono essere inseriti sempre 7 zeri, a condizione che sia compilato il campo “PEC” oppure, se arriva notifica di mancato recapito”, sia comunicato al cliente il mancato recapito e gli sia inviata copia di cortesia della fattura;
Se cliente estero: inserire 7 x (XXXXXXX);
– Attenzione: in caso di fattura a cliente estero è necessario compilare nel seguente modo i campi:
CAP: 00000 (5 zeri)
Provincia EE
se soggetto UE: la partita IVA comunitaria
se soggetto ExtraUE: il campo partita IVA 99999999999
Sul gestionale OTS ADV è sufficiente scrivere 99999999999 nel campo partita iva
non inserire niente nel campo codice fiscale
– In caso di fattura in regime IVA 74ter compilare il campo “note” inserendo la frase:
“Regime del margine – agenzie di viaggio. Operazione con IVA assolta ai sensi del DM 340/1999. La fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’IVA”;
Questa nota è a carattere generale, dal momento che alla natura N5 ( quando usata per le 74ter definisce a priori quanto citato per il regime del margine) il gestionale aggiunge comunque il riferimento normativo Articolo 74-ter DPR 633/1972 (Fuori cee, Interno cee o Misto cee)
– In caso di fattura soggetta ad imposta di bollo occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta pari ad euro 2,00;
2 ) In caso di emissione di fattura cartacea a soggetti esteri, sarà obbligatorio predisporre la “Comunicazione Dati Fatture Operazioni Transfrontaliere” o “esterometro” entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data fattura emessa, obbligo non necessario in caso di emissione di fattura elettronica;
3) Fatturazione differita: ai sensi dell’art 21, comma 4, DPR 633/1972 per le operazioni individuali attraverso idonea documentazione (estratti conto, note pro-forma) effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo;
4) Per i soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000,00 euro (contribuenti IVA trimestrali) il termine di invio al SDI a regime entro i 12 giorni è in vigore per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2019. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro (contribuenti IVA mensili) il termine di invio a regime dei 12 giorni è in vigore per le operazioni effettuate dal 1 ottobre 2019 (art. 10 D.L. 119/2018). In precedenza: per i contribuenti trimestrali, per le operazioni effettuate fino al 30/06/2019 il termine di invio al SDI era fissato entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (quindi: 16/5/2019 per le operazioni relative al 1° trimestre e 20/8/2019 per le operazioni relative al 2° trimestre per i soggetti trimestrali; mentre per i soggetti mensili era fissato al giorno 16 del mese successivo). Si ricorda che rimane valida la previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2, DM 340/1999: in caso di vendita tramite agenzia viaggi intermediaria, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario (quindi: intestata al cliente viaggiatore domiciliato presso l’agenzia viaggi intermediaria);
5) Il Codice Natura è univoco sia per pratiche UE che per pratiche ExtraUE ed è sempre N5: sarà cura del soggetto emittente indicare nel campo descrizione o nel campo note se trattasi di pratica UE o pratica ExtraUE;
6) Se fattura non emessa: gestione tramite corrispettivi, con emissione di ricevuta fiscale: vedi capitolo successivo in merito.
CORRISPETTIVI ORDINARI DELLE VENDITE
Dal 1 luglio 2019 i Corrispettivi ordinari delle vendite (cioè tutti i compensi per i quali non viene emessa / non è obbligatorio emettere fattura) dovranno essere gestiti secondo i seguenti obblighi:
TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO | OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI (2) | LIMITI | TERMINE DI INVIO TELEMATICO (3) |
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Diritti/fee per prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente (1) | NO | Senza limiti | Nessuno |
Escursioni, visite delle città, giri turistici | NO con limiti fino 31/12/2019 SI senza limiti dal 01/01/2020 | No corrispettivi telematici SOLO SE NON superano l’1% del volume d’affari IVA complessivo dell’anno 2018 | Entro 12 giorni dalla partenza o dall’incasso del 100% |
Provvigioni su Assicurazioni | Entro 12 giorni all’incasso (anche acconti) |
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Servizi singoli ed altre operazioni diverse da quelle di cui sopra per le quali non è stata emessa fattura | SI dal 01/07/2019 (contribuenti IVA mensili) o dal 01/01/2020 (contribuenti IVA trimestrali) | Senza limiti | Entro 12 giorni dall’incasso (anche acconti) |
Note:
- La Ris. Min. 125/2004 prevede l’obbligo di emissione di ricevuta fiscale per tale tipologia di compensi, estromettendoli di fatto dagli esoneri indicati dal DPR 696/1996 in tema di ricevuta fiscale. In merito al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, però, si ritiene che la ratio del D.M. 10/05/2019 sia quella di esonerare incondizionatamente tali tipologie di compensi dall’obbligo di gestione elettronica e telematica;
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998; per i corrispettivi gestiti telematicamente, viene introdotto l’obbligo di produzione e consegna al cliente del “documento commerciale” (in sostituzione della ricevuta fiscale”);
- nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi:
- per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro,
- e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti
le sanzioni (di cui all’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997) non si applicano nel caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si precisa che nei casi di obbligo di invio telematico dei corrispettivi, questi potranno essere inviati:
- tramite registratore di cassa telematico
- tramite apposito software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia di prossima emanazione.
Per chi rientra nei casi di obbligo di comunicazione dei corrispettivi, consigliamo l’acquisto di una stampate per ricevute fiscali che invia direttamente i dati all’agenzia delle entrate, piuttosto che comprare i blocchi, registrare i numeri e quindi registrare manualmente il corrispettivo in prima nota, sarà così sufficiente registrare solo la chiusura giornaliere del ruolino. Chiedete comunque al vostro commercialista di valutare se siete tenuti o meno alla comunicazione e se è o meno il caso di acquistare la stampante fiscale.